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7. Il contributo di solidarietà dai capitali scudati. Un’imposta patrimoniale una tantum del 15% sull’ammontare dei capitali esportati illegalmente e condonati attraverso lo scudo fiscale del 2003 e del 2009 e, a titolo di saldo del debito fiscale, del 30% sui patrimoni “non scudati” detenuti nei paradisi fiscali, in modo da avvicinare l’intervento italiano alle medie delle analoghe misure prese nei principali paesi industrializzati e di reperire risorse da dedicare agli interventi per lo sviluppo sostenibile. Parte delle risorse così raccolte vanno utilizzate per finanziare il pagamento di una parte dei debiti delle Pubbliche Amministrazioni nei confronti delle piccole e medie imprese e per alleggerire il patto di stabilità interno, così da consentire immediati investimenti ai Comuni. Inoltre, si propone la rinegoziazione dei trattati bilaterali con i “paradisi fiscali” transitati dalla black alla white list dell’Ocse (in particolare Svizzera).